

34. Premessa alla costituzione dell'anno I (1793).

Da: Dichiarazione dell'anno primo, in A. Lepre-P. Villani,
Economia e popolo nella Rivoluzione francese, G. D'Anna, Messina-
Firenze, 1963.

Nella rinnovata versione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo
e del cittadino, che doveva introdurre la nuova costituzione del
1793, anno primo della repubblica, si notano modifiche sostanziali
rispetto alla prima, dovute al processo di democratizzazione in
corso, come il diritto all'assistenza, al lavoro, all'istruzione e
all'insurrezione. Questa nuova versione della Dichiarazione e la
costituzione, che prevedeva il suffragio universale ma che non fu
applicata in quanto sostituita dai provvedimenti presi dal
Comitato di salute pubblica, costituirono comunque i modelli
istituzionali a cui avrebbero guardato i rivoluzionari e i
democratici dell'Ottocento.

Il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei
diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del
mondo, ha risoluto di esporre, in una dichiarazione solenne, i
suoi diritti sacri e inalienabili, affinch tutti i cittadini,
potendo continuamente paragonare gli atti del governo con lo scopo
di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere ed
avvilire dalla tirannide; affinch il popolo abbia sempre dinanzi
agli occhi i fondamenti della sua libert, il magistrato la regola
dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione.
Art. 1. - Lo scopo della societ  il bene comune.
Il governo  istituito per garantire all'uomo il godimento dei
suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. - Questi diritti sono: l'eguaglianza, la libert, la
sicurezza, la propriet.
Art. 3. - Tutti gli uomini sono eguali per natura e di fronte alla
legge.
Art. 4. - La legge  l'espressione libera e solenne della volont
generale; essa  eguale per tutti, sia che protegga, sia che
punisca; essa pu ordinare solo ci che  giusto e utile alla
societ; pu proibire soltanto ci che le  nocivo.
[...].
Art. 16. - Il diritto di propriet  quel diritto, spettante ad
ogni cittadino, di godere e di disporre a suo piacimento dei suoi
beni, delle sue rendite, frutto del suo lavoro e della sua
attivit.
[...].
Art. 21. - I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La societ
deve provvedere alla sussistenza dei cittadini bisognosi, sia
procurando loro lavoro, sia assicurando i mezzi d'esistenza a chi
non  in grado di lavorare.
Art. 22. - L'istruzione  un bisogno di tutti. La societ deve
favorire con tutto il suo potere il progresso della ragione
pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i
cittadini.
[...].
Art. 25. - La sovranit risiede nel popolo. Essa  una,
indivisibile, imprescrittibile ed inalienabile.
[...].
Art. 27. - Ogni individuo che usurpi la sovranit sia
immediatamente messo a morte dagli uomini liberi.
Art. 28. - Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e
mutare la sua costituzione; una generazione non pu assoggettare
alle sue leggi le generazioni future.
[...].
Art. 35. - Quando il governo viola i diritti del popolo,
l'insurrezione , per il popolo e per ogni frazione del popolo, il
pi sacro e il pi imprescindibile dovere.
